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calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone
relativo alla prima annualità.9 Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece,
applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.10 Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i
presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.11 Gli Uffici sono invitati a riesaminare12 i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che
precedono.
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9 Inoltre, con riferimento al contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,
soggetto a cedolare secca, si osserva che l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, stabilisce che «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica
del decreto legislativo n. 81 del 2025, che, come sopra evidenziato, ha modificato l’articolo 69 del TUR,
ha chiarito che «la norma di cui al comma 1 modifica l’articolo 69 del Testo unico dell’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di introdurre una sanzione
minima per le ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche qualora, in
mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via
proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllo
dell’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, è prevista una sanzione in misura fissa pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa la
registrazione dell’atto e pari a 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto. Le predette sanzioni
si applicano anche nell’ipotesi in cui l’imposta non sia dovuta in conseguenza dell’applicazione di regimi
sostitutivi o agevolativi».
Ne deriva che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili
urbani di durata pluriennale, soggetto a cedolare secca, si applica la sanzione in misura fissa ex articolo 69
del TUR.
10 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera t), e 102 del Testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 è
abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 38 del predetto Testo unico.
11 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera u), e 102 del Testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è
abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 14 del predetto Testo unico.
12 Con le modalità di rito, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del grado
di giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili.
Qualora venga chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, occorre prendere
motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano
giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione
delle spese di lite.