Nello specifico, i soggetti beneficiari sono individuati attraverso il richiamo
alle normative di settore.
Il riferimento è alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (“Speciali elargizioni a
favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di
azioni terroristiche”) e 20 ottobre 1990, n. 302 (“Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata”), che hanno fornito una prima
definizione di “vittima del dovere” e dei loro “familiari superstiti”, poi ampliata
anche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti “equiparati” ad opera
dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 2662.
In relazione all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame,
l’esenzione ha trovato applicazione limitatamente ai soli trattamenti pensionistici
di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status
di vittima del dovere o soggetto equiparato (in tal senso, sono stati emanati
dall’Inps i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017).
La posizione restrittiva ha alimentato un filone di contenzioso, avente ad
oggetto l’impugnazione dei dinieghi opposti dagli Uffici dell’Agenzia in relazione
ad istanze presentate per il rimborso delle ritenute subìte sui trattamenti
pensionistici non correlati all’evento lesivo.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di cassazione in senso sfavorevole
all’Agenzia.
subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed
ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o
autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di
versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la
misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente».
2 Il citato comma 563 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 dispone che «Per vittime del dovere devono
intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri
dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o
nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela
della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». Il successivo comma 564
equipara alle vittime del dovere «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro
e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative».
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